ORDINANZA N. 633
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia pensionistica); dell'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); dell'art. 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima sede speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 26 maggio 1986, il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 27, terzo comma, legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); 14, quarto comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); 5, quarto comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche; nella parte in cui limitano gli importi pensionistici ad un ammontare massimo insuperabile;
che identica questione é stata già decisa da questa Corte con la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con successive ordinanze di manifesta infondatezza (da ultima, ord. n. 176 del 1987);
che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160; 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI